FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Dicembre 2019

Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli rappresenta una risorsa preziosa, spesso poco conosciuta. 

Fondo inquilini morosi incolpevoli, quando nasce

“La normativa di riferimento è del 2013. C’è stato un decreto legge, il numero 102 dell’agosto 2013, che è stato poi convertito nella legge n. 124/2013, il tutto è stato successivamente attuato con il decreto ministeriale del maggio 2014. C’è stato dunque un decreto legge, poi convertito in legge e poi attuato da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Fondo rientra nel quadro più ampio di sostegno alle politiche abitative dello Stato”.

Come riportato dal sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo per la morosità incolpevole è stato istituito dall’articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102. Intendendo per morosità incolpevole “l’impossibilità al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione del reddito del nucleo familiare”. Le risorse destinate al Fondo per la morosità incolpevole sono ripartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo con la Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Tra le cause che identificano la morosità incolpevole ci sono:

perdita del lavoro per licenziamento;

accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;

cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Con una nota dello scorso agosto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato l’intesa raggiunta, in Conferenza unificata, sul decreto di riparto tra le Regioni di 46,1 milioni di euro per il 2019 a favore degli inquilini morosi incolpevoli. Specificando che “si tratta di risorse del Fondo istituito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una dotazione complessiva, per il periodo 2014-2020, di 265 milioni di euro, che rappresenta uno strumento di sostegno al reddito delle categorie sociali più deboli facilitandone il pagamento degli affitti. Riducendo, al contempo, il fenomeno della morosità. Le risorse ripartite servono per erogare contributi a favore di inquilini che per intervenuta perdita o riduzione del reddito non riescono più a pagare l’affitto di casa”.

Come sottolineato dallo stesso Ministero, “l’importo massimo di contributo concedibile, per sanare la morosità incolpevole, è di 12.000 euro. Ciascun Comune nel consentire l’accesso ai contributi nei limiti delle disponibilità finanziarie, verificherà che il richiedente sia in possesso di determinati requisiti, tra i quali un Isee non superiore a 26.000 euro, essere destinatari di sfratto per morosità e avere un contratto di locazione regolarmente registrato”.

Inoltre: “La presenza all’interno del nucleo familiare di un componente ultrasettantenne o minore, o con invalidità accertata per almeno il 74%, o ancora in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale, costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo da parte del comune”.

Fondo inquilini morosi incolpevoli, uno strumento poco conosciuto

Fondo inquilini morosi incolpevoli, come accedere “Il requisito fondamentale è l’aver ricevuto la notifica di intimazione di sfratto, conseguente al non aver pagato l’affitto per una delle ragioni elencate nella legge. A questo punto, il moroso deve recarsi al Comune, informarsi se il Comune di riferimento ha richiesto e ricevuto questo tipo di sovvenzione e, in caso positivo, fare domanda presentando l’intimazione di sfratto e dichiarando di soddisfare tutti i requisiti richiesti”.

Nel ricordare alcuni dei requisiti necessari per accedere al Fondo, il contratto deve essere regolarmente registrato e deve avere ad oggetto un immobile ad uso abitativo; bisogna essere residenti nell’appartamento oggetto di locazione da oltre un anno; l’immobile non deve essere di lusso; bisogna essere cittadino italiano o europeo o soggetto in possesso di regolare permesso di soggiorno. Il Comune poi deve verificare se il destinatario dello sfratto non ha altre proprietà nella stessa provincia”.

E’ bene ricordare che il Fondo prevede per inquilino e proprietario la possibilità di accordarsi ed evitare quindi la causa di sfratto, “Il quantum da sovvenzionare varia a seconda delle ipotesi e c’è un’ipotesi in cui inquilino e proprietario si mettono d’accordo. La fase dello sfratto è costituita dall’intimazione e dall’esecuzione, la prima deve esserci comunque, ma se subentra un accordo tra le parti, così come previsto dal Fondo, il proprietario riceve una certa somma e si astiene dal procedere con l’esecuzione. In questo modo, si evitano cause, si evita di mettere fuori casa una persona in difficoltà e al proprietario si consente di ottenere una giusta remunerazione che altrimenti non riceverebbe”.

Rinascita urbana, il piano del governo

In conclusione, si ricorda che lo scorso ottobre la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha annunciato un piano per far rinascere i quartieri delle nostre città: Rinascita urbana. Tra le azioni previste da questo piano c’è proprio il sostegno alle famiglie in affitto.

Secondo quanto reso noto dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “una parte consistente del piano finanzia il fondo di sostegno alla locazione, per agevolare l’accesso all’affitto per le famiglie in difficoltà. Le risorse arriveranno direttamente alle famiglie attraverso la definizione di graduatorie comunali aggiornate ogni tre mesi”.