DIRITTO DI PRELAZIONE IMMOBILI

Settembre 2018

Quando si parla di diritto di prelazione di un immobile ci si riferisce al diritto di acquistare una casa (o un negozio) prima di altri. Questo significa che, in caso di vendita, l’inquilino ha diritto di continuare la locazione fino alla scadenza naturale oppure di acquistare l’immobile al prezzo stabilito dal proprietario, che non potrà vendere ad altri con condizioni diverse.

La legge numero 431 del 1998, “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, all’articolo 3 parla proprio del diritto di prelazione che spetta al conduttore.

“Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:… g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392”.

Si parla di prelazione legale quando c’è una norma di legge espressa a riguardo e di prelazione volontaria quando c’è accordo espresso tra le parti.

Ma quali sono i diritti dell’inquilino dell’immobile in vendita? L’inquilino dell’immobile in vendita, che è titolare della prelazione, ha il diritto di continuare la locazione fino alla sua naturale scadenza oppure di acquistare l’immobile con precedenza rispetto agli altri possibili interessati.

E quali sono, invece, i doveri del proprietario che intende vendere l’immobile? Il proprietario che vuole vendere l’immobile concesso in locazione deve comunicare all’inquilino la sua intenzione mediante una notifica dell’ufficiale giudiziario, oppure a mezzo raccomandata a.r.. La comunicazione deve indicare il prezzo richiesto per la vendita della casa e le condizioni di vendita.

Nel momento in cui l’inquilino riceve la comunicazione del proprietario ha 60 giorni di tempo per esercitare il suo diritto di prelazione all’acquisto, sempre mediante atto scritto e comunicato attraverso l’ufficiale giudiziario, e il pagamento del prezzo di acquisto deve avvenire entro 30 giorni, che decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione della comunicazione a opera dello stesso proprietario, assieme alla stipula del compromesso oppure al rogito di acquisto.

Nel caso in cui il proprietario non effettua la comunicazione, ma vende l’immobile ad altri, oppure se, fatto un prezzo all’inquilino, che rinuncia, ne concede uno inferiore a un estraneo, entro sei mesi dalla trascrizione del rogito l’inquilino può riscattare l’immobile dall’acquirente o da altre persone a cui sia stato in seguito venduto mediante l’azione revocatoria. Per riscattare, l’inquilino dovrà versare il prezzo denunciato sull’atto di vendita entro 30 giorni, decorrenti dalla data della notifica dell’acquirente, che comunica di non opporsi al riscatto; dalla prima udienza del giudizio, se l’acquirente stesso non fa opposizione al riscatto; dalla data della sentenza che riconosce il diritto di riscatto, se vi è opposizione.