L’agente immobiliare ha diritto alla provvigione se ha svolto un’attività essenziale di mediazione tra domanda e offerta dell’immobile. In altri termini, il mediatore deve mettere in relazione le parti interessate e il suo contributo deve portare alla conclusione dell’affare: la vendita dell’immobile deve essere in diretta relazione con l’opera svolta dal mediatore.
E’ sufficiente che il mediatore abbia presentato le parti, non è necessaria la sua continua partecipazione alle singole fasi della trattativa. Nel caso in cui il venditore e l’acquirente si mettano d’accordo per la conclusione dell’affare quando il contratto che lega il venditore al mediatore è ormai scaduto, ma i due si sono conosciuti grazie all’attività del mediatore stesso, quest’ultimo ha comunque diritto al compenso.
Per quantificare la percentuale spettante all’agenzia bisogna verificare quanto indicato nel contratto di mandato sottoscritto dal proprietario con l’agenzia di mediazione, oppure verificare quanto previsto dagli usi vigenti nel territorio di riferimento.
La provvigione, al contrario, non deve essere pagata – secondo la Cassazione – nel caso in cui l’agente immobiliare si sia limitato a far visionare l’appartamento e non abbia dato un contributo rilevante nella conclusione dell’affare. L’affare si intende concluso quando, grazie all’attività mediatrice dell’agente, venditore e acquirente costituiscono un valido vincolo giuridico.